!!! BOZZA !!! Previsione che non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del Codice dell’ordinamento militare, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale

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